Associazione Photofficine ETS
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore”, l’associazione denominata “Photofficine ONLUS”, già costituita in data 28/03/2008 e inscritta sin dal 20/05/2008 con protocollo n. 48671 all’anagrafe delle ONLUS tenuta dalla Direzione Regionale Della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, assume la denominazione “Associazione Photofficine Ente del Terzo Settore” o, in breve, “Associazione Photofficine ETS” a seguito dell’istituzione e iscrizione nel relativo registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
2. L’associazione manterrà la qualifica di ONLUS fino all'abrogazione dello stesso D.Lgs n. 460/97, ossia fino all’avveramento della duplice condizione che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sia operativo e che sia intervenuta l’approvazione della Commissione UE delle disposizioni di cui allo stesso Titolo X del “Codice del Terzo Settore”.
3. L’associazione ha sede legale in Corso Matteotti, n. 41, CAP 92022, Cammarata (AG).
4. Il trasferimento della sede legale, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci, non comporta modifica statuaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L’associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 5.
6. La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 - Statuto
1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme statuarie, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’Assemblea dei soci delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 - Efficacia dello statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Art. 4 - Interpretazione dello statuto
1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle Preleggi al codice civile.
Art. 5 - Scopo, finalità e attività
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Pagina 11 modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. In particolare, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, l’associazione, in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio, si propone di implementare in via principale le seguenti attività:
a) promuovere e sviluppare percorsi di educazione e formazione alle nuove tecnologie e la pratica di un uso morale, civile e creativo dei nuovi strumenti tecnologici, quali ad esempio quelli utilizzati in ambito video, fotografico, multimediale e di programmazione, e del loro utilizzo sui nuovi canali comunicativi e sociali presenti su internet;
b) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione delle nuove tecnologie in maniera critica e coscienziosa nei confronti dell'ambiente sociale e culturale in cui si vive;
c) promuovere il recupero di beni confiscati alle mafie da adibire alle iniziative e attività previste nel quadro delle proprie finalità;
d) organizzare iniziative, convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, interventi socio-sanitari, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire quanto definito dal precedente articolo;
e) realizzare pubblicazioni utili alle finalità dell’associazione;
f) stipulare convenzioni con strutture pubbliche e/o private che operano nell'ambito culturale e sociale, al fine di ottenere agevolazioni per l'utenza che usufruisce dei servizi offerti da tali strutture;
g) perseguire la protezione della dignità umana e il rispetto dell'ambiente;
h) intervenire nel campo dell'educazione e dello sviluppo sociale per favorire la conoscenza dei problemi culturali, sociali e ambientali locali, nazionali e internazionali. In tal senso l'Associazione assume il proprio impegno per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle bandiere di tutti i tipi, per una crescita economica sostenibile ed equamente ripartita nel mondo, contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, di razzismo e di xenofobia;
i) in particolare l’Associazione intende svolgere attività nel settore delle nuove tecnologie e loro applicazione in ambito educativo e/o formativo, sociale, culturale, ecologico e di sviluppo comunitario;
j) affiliarsi, convenzionarsi o collaborare, per specifici settori o interessi sociali, con quelle associazioni di categoria nazionali, estere ed enti pubblici che seguono gli stessi scopi;
k) ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati.
3. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
4. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
5. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali come previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 6 - Soci
1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi dell’associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 7 - Ammissione del socio
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull’ammissione o meno del nuovo socio all’interno dell’associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
7. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci dell’associazione hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
d) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno un giorno nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e condividere le finalità;
c) versare l’eventuale quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 9 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a. decesso;
b. mancato pagamento della quota sociale, qualora prevista: la decadenza avviene su decisione dell’Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo , trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
c. dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale, se prevista, per l’anno in corso;
d. espulsione: l’Assemblea delibera l’espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati, che sono intrasmissibili e non rivalutabili, e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Art. 10 - Organi Sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Organo di controllo: deliberato dall’Assemblea quando previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
e) Organo di revisione: deliberato dall’Assemblea quando previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 11 - Assemblea
1. L’Assemblea è composta dai soci dell’associazione ed è l’organo sovrano.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, pec o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell’e-mail) prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 - Compiti dell’Assemblea
1. Le competenze dell’Assemblea sono:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 13 - Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 14 - Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell’associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l’Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell’Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.
Art. 15 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci stessi ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente, o, più Vicepresidenti.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, e conservato nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Compete al Consiglio Direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, il bilancio consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato, e l’eventuale bilancio sociale;
d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
e) eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
f) nominare il Segretario ed eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere;
g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle responsabilità previste dal bilancio;
j) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberato, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l’ordinaria amministrazione.
7. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti cosi nominati scadono con gli altri componenti.
8. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Presidenza
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.
2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’organo di amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presidia l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
6. Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
7. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
8. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Organo di controllo
1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L’Organo di controllo è formato da uno o più componenti, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’organo di controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti
1. È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 19 - Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) proventi da attività di raccolta fondi;
f) attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
g) Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 21 - Libri
1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se deliberato, tenuto a cura dello stesso organo;
e. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
2. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta a qualsiasi consigliere.
Art. 22 - Scritture contabili e bilancio
1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
4. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 23 - Bilancio sociale
1. L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora fossero presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro, come previsto dal comma 2 dell’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
2. L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora fossero presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, come previsto dal comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Art. 24 - Pubblicità e trasparenza
1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.
Art. 25 - Convenzioni
1. Le convenzioni tra l’associazione e le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 26 - Personale retribuito
1. L’Associazione può avvalersi di personale retribuito come previsto ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 27 - Volontari
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 117/2017 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 28 - Responsabilità dell’associazione
1. L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 29 - Assicurazione associazione
1. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 30 - Scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31 - Norme di rinvio e disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.